Secondo le informazioni rivelate da CosmeticOBS, la Francia intende vietare l’uso del cannabidiolo (CBD) nei prodotti cosmetici in Europa.
Ma il CBD non è già legale nei cosmetici?
Il CBD, sia nella sua forma naturale che in quella sintetica, è incluso nel CosIng, il database europeo di tutti gli ingredienti cosmetici approvati in Europa, per usi antibatterici, antiossidanti, idratanti e protettivi della pelle.
Ma come se fosse troppo semplice, due regolamenti possono andare contro la sua regolamentazione.
Classificazione, etichettatura e imballaggio
Il primo è il Regolamento europeo 1272/2008, noto come CLP per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che si ottiene attraverso la classificazione e l’etichettatura armonizzate (CLH). Il regolamento CLP ha un impatto su una serie di normative europee, tra cui quella sui cosmetici.
Il 7 giugno 2023, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha così pubblicato l’intenzione della Francia di CLH per il CBD, per la sua potenziale tossicità per la riproduzione. Questo è l’inizio di un processo che, se completato, come spiega CosmeticOBS, porterebbe alla classificazione del CBD come sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione (CMR) e quindi al divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici in Europa.
La piattaforma ECHA invita chiunque sia in possesso di informazioni rilevanti sull’identità o sulle proprietà di pericolo di una sostanza a fornirle.
Un secondo regolamento potrebbe minacciare l’uso di questo ingrediente nei cosmetici.
Regolamento europeo sui cosmetici
Il CBD non è quindi disciplinato dal Regolamento cosmetico 1223/2009 sulle sostanze e gli ingredienti cosmetici. Come ci informa CosmeticOBS, è attualmente oggetto di una consultazione da parte della Commissione Europea (CE), che all’inizio di giugno ha lanciato una richiesta di dati in vista dei lavori di un Comitato Scientifico (CSSC) che si pronuncerà sulla sicurezza del CBD nei cosmetici.
La richiesta di dati riprende innanzitutto le conclusioni della sentenza Kanavape, che da un lato stabilisce definitivamente che il CBD non può essere considerato uno stupefacente ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite, e dall’altro aggiunge che una legislazione che limiti la commercializzazione del CBD potrebbe essere appropriata per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di protezione della salute pubblica, purché non vada oltre quanto necessario a tale scopo. Per chiarezza, il CBD è stato aggiunto alla CosIng dopo la sentenza Kanavape, in virtù delle sue conclusioni e su richiesta dell’Associazione europea della canapa industriale (EIHA).
La richiesta di dati cita poi una dichiarazione dell’EFSA sulla classificazione in alcuni casi del CBD come Novel Food. Il 26 aprile 2022 l’EFSA ha pubblicato una dichiarazione che riassume lo stato delle conoscenze sulla sicurezza del consumo di CBD e indica le aree in cui sono necessari ulteriori dati:
“l’effetto del CBD sul fegato, sul tratto gastrointestinale, sul sistema endocrino, sul sistema nervoso e sulle funzioni psicologiche deve essere chiarito. Gli studi sugli animali mostrano una significativa tossicità riproduttiva, e deve essere valutata la misura in cui questa si verifica negli esseri umani in generale e nelle donne in età fertile in particolare. Date le notevoli incertezze e le lacune nei dati, il gruppo di esperti scientifici conclude che la sicurezza del CBD come nuovo alimento non può essere stabilita in questo momento”
Il collegamento con i cosmetici sembra tenue, ma le parti interessate possono presentare le loro informazioni alla CE per 15 mesi, fino al 30 settembre 2024.
Abbiamo contattato diverse autorità francesi, che generalmente si occupano delle dichiarazioni CLH e alcuni dei cui membri fanno parte del gruppo di lavoro europeo sui cosmetici, e siamo in attesa delle loro risposte.
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